Abbreviati i tempi per ottenere il divorzio: da tre anni a un anno o addirittura a sei mesi, dipende se la separazione è stata giudiziale o consensuale
10 dicembre 2015
Da quest'anno, con la modifica dell’art. 3 della legge n. 898/1970, in luogo dei tre anni prima previsti, in caso di separazione giudiziale, sarà sufficiente un anno per poter divorziare.
Il termine decorre sempre dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà, cioè, essersi “protratta ininterrottamente”.
Il termine di un anno si riduce ulteriormente a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della legge n. 898/1970, nel caso in cui i coniugi si siano precedentemente separati con una separazione consensuale e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche nell'ipotesi in cui le separazioni siano state inizialmente proposte con procedura giudiziale.
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